Il sinistro stradale: come funziona il disbrigo delle pratiche assicurative?
Le pratiche assicurative che riguardano un sinistro sono spesso complesse, ma il loro disbrigo deve essere effettuato a norma di legge per evitare problemi, ad esempio per percepire nella sua interezza il risarcimento dovuto.
Il risarcimento dei danni può essere infatti di due tipi: quello diretto, che riguarda un sinistro tra i due veicoli, dove è possibile rivolgersi direttamente alla propria compagnia (ad esempio in caso di mancanza assoluta di responsabilità dell’incidente da parte di chi chiede il risarcimento, e in situazioni in cui i danni alle cose o alle persone sono lievi, cioè inferiori al 9%); e il risarcimento ordinario, che si effettua facendo domanda alla compagnia assicurativa della controparte del sinistro.
Un modello CAI (la constatazione amichevole) debitamente compilato e controfirmato, in caso non ci siano discrepanze tra i guidatori coinvolti sulle dinamiche dell’incidente, aiuta ulteriormente a velocizzare la pratica. Se invece non si arriva a un accordo, per legge, prima di andare in causa, è obbligatorio provare a risolvere la causa facendo affidamento sulla negoziazione assistita.
La procedura di risarcimento ordinaria
La procedura di risarcimento ordinaria viene effettuata inviando richiesta di risarcimento alla compagnia della controparte, dopo aver effettuato denuncia del sinistro alla propria compagnia di assicurazione (operazione, quest’ultima, necessaria per non perdere il diritto all’indennizzo).
Bisogna fornire tutti i dati sull’incidente e relativi alla disponibilità di ispezioni sui mezzi (almeno 5 giorni non festivi). In caso i danni anche alle persone bisogna allegare tutti i dati relativi alle persone che hanno subito lesioni, con tanto di certificazioni mediche.
A questo punto la compagnia deve formulare un’offerta al danneggiato, entro 30 giorni con modulo CAI, 60 giorni con danni alle cose e 90 giorni con anche danni alle persone.
Se non si accetta il risarcimento, la compagnia paga comunque la cifra proposta come acconto; dopodiché si avvia il procedimento giudiziario contro la compagnia del responsabile, ma solo dopo aver tentato la mediazione tramite la negoziazione assistita.
La procedura di risarcimento diretto
Il risarcimento diretto avviene nei sinistri tra due veicoli con danni agli stessi o ai loro conducenti (lesioni di lieve entità, fino a 9 punti di invalidità), con veicoli immatricolati in Italia, a San Marino o nel Vaticano. La persona danneggiata, che non si ritiene responsabile nemmeno in parte del sinistro, presenta domanda di risarcimento alla propria compagnia, inviando per conoscenza una copia all’impresa assicuratrice dell’altro veicolo coinvolto. Bisogna indicare tutti i dati necessari, dai nomi degli assicurati alle targhe, alle eventuali certificazioni mediche in caso di lesioni. La compagnia può quindi a questo punto erogare il rimborso e poi rivalersi sulla compagnia assicuratrice del responsabile del sinistro.