Come comportarsi in caso di incidente stradale
Anche quando si rispettano tutte le norme del Codice Stradale può capitare, purtroppo, di rimanere vittima di un incidente, ad esempio per l’imperizia di altri guidatori o per una distrazione. In questi casi, è bene mantenere sempre il sangue freddo e intervenire nel modo corretto sia da un punto di vista della salute delle persone coinvolte che per quanto riguarda gli aspetti legali e assicurativi dell’evento, avendo cura di non tralasciare nulla anche quando, come spesso accade, l’agitazione del momento rende poco lucidi.
Sicurezza prima di tutto, poi tocca al modello CAI
Se, come si spera, non ci sono feriti neanche lievi – in caso contrario è necessario prima di tutto chiamare i soccorsi sanitari e le forze dell’ordine – bisogna pensare a rendere il luogo dell’incidente sicuro per gli altri guidatori, posizionando il triangolo. Fortunatamente, con la diffusione degli smartphone, effettuare i necessari rilievi fotografici sulla dinamica dell’incidente è diventato più semplice: sono necessari per stabilire la posizione dei veicoli e valutare i danni che hanno subito, ma anche per dimostrare la presenza, ad esempio, di tracce di frenata o la presenza di ostacoli sul manto stradale che possono aver causato la perdita di controllo da parte di o uno o più guidatori coinvolti nel sinistro.
In caso di disaccordi o comunque quando i veicoli sono tanto danneggiati da non poter essere rimossi, è necessario chiamare le forze dell’ordine. Attenzione anche a identificare eventuali testimoni.
Nei casi più semplici, invece, si può compilare il Modulo di Constatazione Amichevole (c.d. Modello CAI) insieme all’altra persona coinvolta nell’incidente, se c’è accordo sulla sua dinamica. Il modulo, firmato da ambo le parti, costituisce prova e deve essere inviato alla propria compagnia di assicurazione entro tre giorni. È buona regola inviare comunque una denuncia di sinistro con tutti gli elementi necessari per valutarne la dinamica alla propria compagnia e a quella dell’altra persona coinvolta.
Le modalità di risarcimento
Se l’incidente non ha interessato più di due veicoli identificati, assicurati ed immatricolati in Italia, senza lesioni o danni superiori al 9%, c’è il risarcimento diretto con invio della diffida e contestuale richiesta di risarcimento alla propria compagnia assicurativa; in caso diverso, la procedura si articola invece nel risarcimento all’assicurazione di controparte responsabile del sinistro.
Dopo aver ricevuto la richiesta di risarcimento, la compagnia è tenuta a formulare un’offerta di risarcimento per danni alle cose, 30 nel caso di Modello CAI con firma congiunta, e 90 giorni in presenza di lesioni fisiche; giunti a un accordo, la somma va liquidata in 15 giorni. In assenza di un accordo, si invita l’assicurazione a stipulare una convenzione di negoziazione assistita da avvocati, oppure si dà l’avvio a un procedimento giudiziario.